Statuto dell’Associazione
Aps Basta Plastica in MARE network
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 l’Associazione di promozione sociale, Ente di Terzo settore, denominata: Aps Basta PLASTICA in MARE network”, con sede in Rimini operante senza fini di lucro. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione, con finalità civiche e solidaristiche, attraverso lo svolgimento continuato di promozione sociale a favore degli associati e di terzi ha come scopo esercitare attività di interesse generale di cui all’Art. 5 del D.lgs. 117/2017. In particolare l’associazione svolge interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Gli obiettivi e le attività principali sono:
- tutelare i mari, Mare Adriatico soprattutto: la sostenibilità ambientale e paesaggistica degli spazi antistanti i Comuni della Romagna particolarmente, da ogni forma di inquinamento; contrastando altresì, nelle forme e nelle sedi consentite, la realizzazione di opere, attività e interventi che possano alterare gli ecosistemi marini;
- connettere tra loro le organizzazioni già esistenti sul territorio locale che perseguono finalità simili purché su obiettivi comuni a quelli dell’associazione, cioè la chiara e decisa missione di tutela del mare; di promuovere e mettere in atto pratiche virtuose di risparmio delle risorse naturali e sul risparmio energetico, sull’innovazione e la prevenzione dell’inquinamento marino, la dispersione dei rifiuti e della plastica soprattutto, di operare per la divulgazione dei temi ambientali con la maggiore efficacia in tutto il tessuto locale e nazionale, con particolare attenzione sulle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere eventi finalizzati ai temi già menzionati, insieme alle realtà che nascono dal basso, le associazioni e i comitati dello stesso segno che via via nascono su tutto il territorio nazionale;
- rapportarsi con le istituzioni locali e nazionali per concertare azioni finalizzate al tema
- svolgere attività di sensibilizzazione circa le problematiche dell’inquinamento marino e in generale di quello ambientale: conferenze con esperti, incontri con le scuole, workshop tematici;
- ideare e realizzare progetti di economia circolare che diffondano la cultura del rifiuto come risorsa da recuperare e ne sfruttino il riutilizzo.
Per il perseguimento delle finalità associative e previa approvazione di deliberazione da parte del Consiglio direttivo, promuovere ogni atto, azione, iniziativa e attività consentite – nell’osservanza delle norme dell’Unione europea, della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’ordinamento giuridico – sia in ambito stragiudiziale che in sede giurisdizionale, dinnanzi alle autorità amministrative e giudiziarie italiane, dell’Unione europea e internazionale in genere conferendo anche incarichi a professionisti e ad altri esperti.
Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Si potranno esercitare attività diverse da quelle istituzionali a condizione che siano secondarie e
strumentali rispetto alle attività solidaristiche. In caso di necessità è possibile ricorrere a lavoro retribuito, lavoro subordinato o lavoro autonomo.
Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi finalizzate a finanziare le proprie attività di interesse generale;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività d’interesse generale statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche e solidaristiche. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio o rendiconto gestionale e lo sottopone all’Assemblea dei soci entro 4 mesi per l’approvazione. Copia del bilancio o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Art. 4 – Membri dell’Associazione
All’associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che condividono lo scopo dell’associazione, si obbligano a rispettare lo statuto e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, purché il loro numero non sia superiore al 50 % delle A.p.S. Il numero degli aderenti è illimitato. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. In caso di
domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento s’intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l’esclusione del socio viene annotato a cura del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa presentazione di apposita richiesta scritta con l’indicazione dell’oggetto della richiesta.
I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole
dell’Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il collegio dei probiviri.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 – L’Assemblea
L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 3 mesi, in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina i componenti del Consiglio direttivo
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo
- si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 9 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili al massimo per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio direttivo:
- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti
all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto solo da tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art.11 – Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, deve essere nominato obbligatoriamente nell’ipotesi prevista dall’art 30 del D.Lgs 117\17. Se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo- finanziario ed è composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall’Assemblea anche fra i non associati.
Il Collegio, oppure il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 12 – Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.
Art. 13 – Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. I membri del Collegio dei probiviri è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri scelti dall’Assemblea degli Associati tra i soci fondatori o anche tra i soci più vecchi in termini di adesione all’Associazione e che non ricoprano altre cariche sociali. Il Collegio dei probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze. Dirime, nell’ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti. I componenti del Collegio dei probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione. Il Collegio dei probiviri rimane in carica per 3 anni e la loro elezione non può coincidere con l’elezione dell’organo direttivo.
Art. 14 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione ad altro E.T.S.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.